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Alert: “Il Decreto-legge n. 100/2026: le modifiche all'art. 132 CPI e l’instabilità dei provvedimenti cautelari”

Scritto da Studio Legale Jacobacci & Associati | 9 luglio 2026
Introduzione al nuovo decreto-legge

Con l'art. 2, co. 1, il decreto-legge n.100, del 12 giugno 2026, sostituisce integralmente il comma 4 dell'art. 132 CPI, che dispone ora testualmente: "Per i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e per gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, fatta salva la facoltà delle parti di iniziare il giudizio di merito, quando detto giudizio non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, oppure se successivamente al suo inizio si estingue, i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 2 o dall'estinzione del giudizio di merito, la parte destinataria presenta istanza per la declaratoria di inefficacia".

La novella muta quindi il rapporto tra cautela anticipatoria e giudizio di merito: mentre il previgente co. 4 sottraeva integralmente i provvedimenti anticipatori (primo tra tutti l'ordine di inibitoria) alla sanzione dell’inefficacia, la nuova disposizione vi assoggetta anche questi ultimi, sia pure attraverso un meccanismo attenuato. L'inefficacia, infatti, non consegue automaticamente al mancato o tardivo avvio del successivo giudizio di merito, ma resta subordinata a un'iniziativa del destinatario della misura, da esercitare – a pena di decadenza – entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al co. 2 o dall'estinzione del giudizio. In concreto, si delinea per così dire una stabilità "condizionata": il provvedimento continua a produrre effetti pur in assenza del giudizio di merito, ma diviene potenzialmente suscettibile di una declaratoria di inefficacia su iniziativa di parte ex art. 669-novies c.p.c..

In questo modo, il legislatore ha ritenuto di dare attuazione alla lettera dell'art. 9, paragrafo 5, della Direttiva Enforcement, che àncora proprio alla "richiesta del convenuto" la revoca o la cessazione degli effetti della misura provvisoria. La nuova regola abbraccia l'intera categoria dei provvedimenti anticipatori in materia IP con la sola eccezione, secondo l'opinione prevalente, dei provvedimenti resi in ipotesi di concorrenza sleale c.d. non interferente ex art. 2598 c.c. Un'identica modifica, con i necessari adattamenti dei richiami interni, è introdotta dall'art. 2, co. 2 del D.l. 100/2026, nel corpo dell'art. 162-bis, co. 4, della legge sul diritto d'autore.

Il co. 3 dell'art. 2 detta, infine, una disciplina transitoria per le misure anticipatorie già concesse alla data di entrata in vigore del decreto-legge: i relativi destinatari a pena di decadenza possono proporre ricorso per la revoca o la declaratoria di inefficacia entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore; ove il ricorso sia proposto, il titolare della misura può chiedere di essere rimesso in termini per l'instaurazione del giudizio di merito, fermo restando medio tempore l’efficacia dell’originaria misure disposta.

Osservazioni conclusive

L'intervento dà correttamente attuazione al dictum della Corte di Giustizia, a seguito della sentenza pubblicata il 23 aprile 2026, causa C-132/25, sebbene il meccanismo prescelto faccia sorgere alcune perplessità: la caducazione del provvedimento risulta esser legata non a un automatismo, ma a un onere di attivazione del destinatario entro trenta giorni, sicché la novella finisce per ricalcare gli effetti pratici della vecchia “strumentalità attenuata”. Va infatti sottolineato come, qualora il suddetto termine decorra inutilmente, la misura si consolida proprio come nel regime previgente. In questo contesto, il nuovo co. 4 dell’art. 132 CPI rende suo un esito pratico non troppo dissimile dalla stabilità propria della “strumentalità attenuta”, sicché le misure persisteranno ogniqualvolta il destinatario manchi di attivarsi tempestivamente. Contrariamente agli ultimi provvedimenti legislativi volti a deflazionare il contenzioso (vedasi ad esempio la Riforma Cartabia), sul piano operativo, inoltre, si genererà un inevitabile incremento del contenzioso civile, sia in ragione dei ricorsi ex art. 669-novies c.p.c. promossi su provvedimenti ormai risalenti sia per l’instaurazione di nuovi giudizi di merito che si dovranno obbligatoriamente instaurare per dare conferma a provvedimenti cautelari in precedenza ritenuti già di per sé stabili.

Il decreto, infine, dovrà essere presentato alle Camere per la conversione entro sessanta giorni: l'assetto qui descritto potrà quindi eventualmente ancora mutare in sede parlamentare.

L'articolo è stato predisposto dal nostro partner Massimo Baghetti, dal nostro associate Leone Cei e dal nostro trainee Gianluca Maniscotti.