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Art&Law in a nutshell: l’Italia modifica il Codice dei Beni Culturali

Scritto da Studio Legale Jacobacci & Associati | 8 aprile 2026

Il 30 marzo 2026 è stata pubblicata in G.U. la Legge 17 marzo 2026, n. 40, che introduce rilevanti modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004 no. 42, “CBC”), nel solco della riforma del 2017, già volta a semplificare le procedure di tutela e circolazione del patrimonio culturale. La legge entrerà in vigore il 14 aprile 2026. 
L’intervento normativo incide su alcune disposizioni centrali della disciplina dei beni culturali, con impatti immediati per collezionisti, operatori del mercato dell’arte ed istituzioni culturali, di particolare interesse per il mercato dell’arte internazionale.

1. Principali novità
Le principali novità apportate dalla l. 40/2026 sono le seguenti: 

a. Innalzamento della soglia di valore per l’uscita definitiva
È innalzata a 50.000 euro la soglia di valore per l’uscita definitiva dal territorio nazionale delle opere di autori non più viventi e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni.  Resta ferma un’eccezione per le opere librarie, per le quali la soglia continua a essere la precedente, pari a 13.500 euro.

b. Ritiro della richiesta di attestato di libera circolazione
È espressamente prevista la possibilità per il richiedente di ritirare la denuncia finalizzata al rilascio dell’attestato di libera circolazione prima della notifica del provvedimento, sia esso di rilascio o di diniego (art. 68).

c. Estensione della validità delle autocertificazioni
La durata delle autocertificazioni – utilizzabili, ad esempio, per l’esportazione di beni sottosoglia - viene estesa da sei mesi a cinque anni, allineandola a quella  dell’attestato di libera circolazione (art. 65).

d. Semplificazioni per i beni notificati
Per i beni dichiarati di interesse culturale, la riforma interviene sugli artt. 21 e 59 eliminando l’obbligo di autorizzazione preventiva per il mutamento di dimora o sede del detentore. Permane l’obbligo di denuncia dello spostamento, ferma restando la facoltà del Ministero di prescrivere misure cautelari entro 30 giorni dalla comunicazione.
La disposizione segna il passaggio da un modello autorizzatorio a un sistema di vigilanza successiva.

e. Opere di autori stranieri
Con riferimento alle opere di autori stranieri, si prevede che l’attestato di libera circolazione non possa essere negato in assenza di un accertamento circa la specifica attinenza dell’opera con la storia della cultura italiana. La disposizione contribuisce a delimitare il potere discrezionale dell’amministrazione con riguardo ad opere di autori stranieri, in linea con i più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa.

2. Alcune considerazioni
La Legge n. 40/2026 rappresenta un ulteriore passo nel processo di modernizzazione del sistema di tutela dei beni culturali, con un approccio volto a bilanciare esigenze di protezione del patrimonio e funzionalità del mercato dell’arte.
In particolare: 
- l’innalzamento della soglia di valore è suscettibile di favorire una maggiore facilità delle operazioni di esportazione per le opere d’arte sottosoglia;
- l’estensione della validità delle autocertificazioni riduce significativamente gli adempimenti amministrativi per i collezionisti e gli operatori del mercato;
- le nuove disposizioni sulle opere straniere introducono un criterio più chiaro per l’esercizio del potere di diniego da parte dell’amministrazione.

Questo alert è stato predisposto dalla nostra counsel Angela Saltarelli.