Alert: "Diritti degli editori stampa e piattaforme digitali: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea conferma la compatibilità del diritto italiano con la Direttiva DSM"
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha pronunciato il 12 maggio la propria decisione nel caso Meta Platforms Ireland (C-797/23), affrontando per la prima volta diverse questioni centrali relative all’attuazione italiana dell’articolo 15 della Direttiva (UE) 2019/790 del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (“Direttiva DSM”), concernente i diritti connessi riconosciuti agli editori di pubblicazioni giornalistiche.
Il procedimento ha coinvolto, oltre a Meta Platforms Ireland e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), diversi soggetti intervenienti, tra cui SIAE, GEDI Gruppo Editoriale e la Federazione Italiana Editori Giornali.
La decisione riveste particolare rilievo per il mercato digitale europeo, in quanto conferma sostanzialmente la compatibilità del modello italiano di recepimento della Direttiva DSM, inclusi i meccanismi volti a favorire le negoziazioni tra piattaforme online e editori stampa e il ruolo attribuito ad AGCOM nella determinazione dell’equo compenso.
1. Il quadro normativo
L’articolo 15 della Direttiva (UE) 2019/790 ha introdotto un diritto connesso a favore degli editori di pubblicazioni giornalistiche in relazione all’utilizzo online delle pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione (c.d. Information Society Service Providers “ISSPs”). La disposizione mira a rafforzare la sostenibilità economica del settore editoriale alla luce del crescente sfruttamento dei contenuti giornalistici da parte delle piattaforme digitali.
In Italia, l’articolo 15 della Direttiva DSM è stato recepito grazie al Decreto Legislativo n. 177/2021, che ha introdotto gli articoli 43-bis, 43-ter e 43-quater nella legge sul diritto d’autore.
Ai sensi dell’articolo 43-bis, agli editori di pubblicazioni giornalistiche è riconosciuto il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione e la comunicazione al pubblico online delle proprie pubblicazioni da parte degli ISSPs. La disposizione prevede inoltre un diritto all’equo compenso e introduce obblighi di trasparenza e disclosure applicabili alle piattaforme digitali.
Uno degli elementi distintivi del modello italiano è il meccanismo di intervento attribuito ad AGCOM nei casi in cui le negoziazioni tra editori e ISSPs non conducano a un accordo relativo allo sfruttamento online dei contenuti giornalistici protetti.
In tali circostanze, AGCOM può intervenire nel procedimento negoziale e determinare i criteri rilevanti per il calcolo dell’”equo compenso” dovuto agli editori per l’utilizzo dei loro contenuti da parte delle piattaforme digitali. Tali aspetti sono stati ulteriormente disciplinati dalla Delibera AGCOM No. 3/23/CONS, contenente il regolamento in materia di determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, che definisce il quadro procedurale delle negoziazioni, gli obblighi di trasparenza e i criteri per la determinazione del compenso.
2. Le questioni sottoposte alla Corte
Alla Corte sono state sottoposte diverse questioni relative alla compatibilità del regime italiano con il diritto dell’Unione europea, tra cui:
- se gli Stati membri possano introdurre meccanismi idonei a incidere sul processo negoziale tra piattaforme ed editori;
- se l’intervento di un’autorità indipendente quale AGCOM sia compatibile con l’articolo 15 della Direttiva DSM;
- se gli obblighi relativi alla trasparenza e all’accesso ai dati rilevanti possano essere legittimamente imposti alle piattaforme digitali; e
- se il modello italiano comporti una restrizione indebita della libertà d’impresa degli intermediari online.
3. Le conclusioni della Corte
Nella propria decisione, la Corte di Giustizia ha confermato che gli Stati membri conservano un certo margine di discrezionalità nell’attuazione dell’articolo 15 della Direttiva DSM, purché le misure adottate rispettino i principi del diritto dell’Unione europea, inclusi i principi di proporzionalità e certezza del diritto.
Ciò premesso, la Corte ha riconosciuto che gli ordinamenti nazionali possono introdurre strumenti procedurali e regolatori diretti a riequilibrare le asimmetrie di potere negoziale tra piattaforme digitali ed editori stampa. La Corte conferma inoltre che il coinvolgimento di un’autorità indipendente nel procedimento negoziale non è, di per sé, incompatibile con il diritto dell’Unione europea, in particolare quando tale intervento sia volto a garantire l’effettiva applicazione dei diritti riconosciuti dalla Direttiva DSM.
Al tempo stesso, la Corte ha chiarito che il diritto riconosciuto agli editori ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della Direttiva DSM mantiene natura preventiva ed esclusiva e non può essere trasformato in un mero diritto a percepire un compenso.
La Corte ha inoltre precisato che le misure nazionali di recepimento restano compatibili con il diritto UE esclusivamente nella misura in cui non privino gli editori della possibilità di rifiutare l’autorizzazione all’utilizzo delle proprie pubblicazioni o di concederla gratuitamente.
La Corte ha poi sottolineato che gli obblighi imposti agli ISSPs dal modello italiano possono applicarsi esclusivamente nei casi in cui la piattaforma utilizzi effettivamente, o intenda utilizzare, le pubblicazioni giornalistiche.
Sotto questo profilo, la sentenza lascia aperta una questione potenzialmente rilevante: se le piattaforme digitali possano essere considerate come soggetti che utilizzano direttamente le pubblicazioni giornalistiche nei casi in cui tali contenuti siano caricati, condivisi o comunque resi disponibili dagli utenti attraverso il servizio stesso.
4. Considerazioni finali
Pur confermando la generale compatibilità del modello italiano con il diritto dell’Unione europea, la Corte ha chiarito che le misure nazionali di recepimento restano compatibili con l’articolo 15 della Direttiva DSM a condizione che non privino gli editori della possibilità di negare l’autorizzazione all’uso delle proprie pubblicazioni giornalistiche o di concederle gratuitamente, e che non impongano obblighi di pagamento non collegati all’effettivo utilizzo delle pubblicazioni giornalistiche, oltre al rispetto del principio di proporzionalità.
La decisione sembra destinata a rafforzare la posizione negoziale degli editori nei confronti delle piattaforme digitali e a favorire ulteriormente lo sviluppo di modelli di licensing per l’utilizzo online dei contenuti giornalistici.
Più in generale, la sentenza conferma la legittimità di meccanismi regolatori volti a riequilibrare le asimmetrie informative e negoziali tra grandi piattaforme online e industrie dei contenuti, riaffermando al contempo che i diritti connessi previsti dall’articolo 15 della Direttiva DSM conservano natura esclusiva e non costituiscono meri diritti ad ottenere una remunerazione economica.
Questo alert è stato predisposto dalla nostra counsel Angela Saltarelli.
Clicca QUI per scaricare il documento.
