Alert: "L’impatto della recente normativa a tutela dell'artigianato sulle imprese del Made in Italy"
L’ordinamento giuridico italiano ha recentemente introdotto una significativa riforma volta a contrastare il fenomeno del cosiddetto craftwashing e a valorizzare le microimprese. Si tratta della Legge 11 marzo 2026, n. 34, nota come “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, entrata in vigore il 7 aprile 2026. Nello specifico, l’articolo 16 di tale testo normativo ha modificato l’articolo 5 della storica Legge Quadro sull’Artigianato (Legge 8 agosto 1985, n. 443). La nuova disposizione stabilisce, di fatto, una riserva di legge per l'utilizzo dell'aggettivo "artigianale" e di qualunque riferimento “all'artigianato”. In particolare, l'impiego di tale terminologia nella promozione commerciale, nella pubblicità, nell'etichettatura e nel packaging (oltre che nella ditta, insegne e marchi), è, a partire dal 7 aprile 2026, riservato a coloro che sono iscritti All’Albo delle Imprese Artigiane e precluso a tutti gli altri. Il divieto ai non iscritti all’Albo si applica rigorosamente, a prescindere, cioè, dal fatto che tali soggetti abbiano realizzato i propri prodotti con processi interamente artigianali.
L'introduzione di tale norma solleva non pochi interrogativi e rende necessari immediati correttivi nelle attività comunicative dell’imprenditoria nazionale, con particolare riferimento a quella che opera in settori strategici del Made in Italy, come l'agroalimentare e la moda di lusso. Molte realtà di punta di questi comparti presentano, infatti, strutture societarie allo stato incompatibili (come le società per azioni) o superano i limiti dimensionali tassativi previsti dalla legge quadro per l'iscrizione all'Albo degli Artigiani. Tali aziende, pur impiegando maestranze specializzate per realizzare manualmente prodotti di altissimo pregio, sul territorio italiano non possono più descrivere legittimamente gli stessi come prodotti "artigianali". La norma, concentrando infatti la sua tutela sul soggetto giuridico anziché sul metodo del processo produttivo, pur avendo un più che legittimo fine, inevitabilmente colpisce anche le produzioni che, pur storicamente avvalendosi di queste particolari modalità di lavorazione, non sono iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane.
L’impianto sanzionatorio introdotto dalla riforma è severo. La nuova normativa prevede infatti una sanzione amministrativa quantificata nell’1% del fatturato dell’impresa, con un minimo inderogabile fissato a 25.000 euro per ogni violazione. In questo contesto, i rischi di conformità per le aziende diventano elevatissimi: il mantenimento, o l’introduzione, del termine “artigianale” o simile nelle proprie campagne comunicative o nei packaging dei propri prodotti possono, infatti, tradursi in contestazioni pecuniarie pesanti, calcolate sull'intero volume d'affari.
Oltre all'impatto economico, la riforma introduce un elemento di complessità all'interno del panorama giuridico, ponendosi, ad esempio, in potenziale attrito con i principi consolidati del Diritto Industriale. Il Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005) e le direttive eurounitarie sanciscono infatti il principio fondamentale della libera disponibilità dei termini descrittivi. Secondo tale principio, le espressioni che indicano le caratteristiche, i metodi di produzione o la provenienza geografica di un bene non possono essere oggetto di registrazione monopolistica, né tantomeno essere sottratte all'uso comune. La scelta del legislatore del 2026 di vietare a un produttore di descrivere il proprio processo manifatturiero manuale con un termine di uso comune come "artigianale" ridefinisce quindi radicalmente questo equilibrio.
Le prospettive future di questa normativa e la sua effettiva tenuta saranno probabilmente discusse e verosimilmente definite nelle aule di giustizia, in seguito all'irrogazione delle prime sanzioni. Nel frattempo, al fine di tutelare il proprio business dall’introdotta riserva, le imprese non iscritte all'Albo sono chiamate a una prudente revisione linguistica della propria comunicazione aziendale sul territorio italiano. Termini come "artigianale" dovranno essere espunti da ogni comunicazione e/o materiale promozionale e packaging. Per continuare a valorizzare il saper fare italiano senza incorrere in illecito, sarà indispensabile ricorrere a locuzioni alternative focalizzate esclusivamente sulla descrizione del processo produttivo, quali "interamente realizzato a mano", "lavorato secondo tecniche tradizionali" o "manifattura manuale".
L’alert predisposto dalla nostra partner Nicoletta Galizia, coadiuvata dalla nostra associate Francesca Casalino, è disponibile al seguente link.
