Art&Law in a nutshell: Novità sulla circolazione transfrontaliera delle opere d’arte “sotto-soglia” in Italia (Corte costituzionale, Sentenza n. 51/2026)
Con la sentenza n. 51/2026, depositata il 14 aprile 2026, la Corte costituzionale ha esaminato la disciplina della circolazione internazionale delle opere d’arte con riguardo alle opere “sotto-soglia”, ossia di valore inferiore a euro 13.500, rilevante sia per l’acquisto coattivo sia per la certificazione di ingresso delle opere temporaneamente importate in Italia.
Si rileva, tra l’altro, che la soglia di valore è stata recentemente innalzata dal legislatore a euro 50.000 (salvo specifiche categorie, tra cui i beni librari e archivistici). Le conclusioni della Corte mantengono, tuttavia, piena attualità, in quanto riguardano la legittimità del ricorso al criterio del valore economico in sé considerato.
1. Acquisto coattivo solo per opere d’arte sopra soglia
La Corte ha ritenuto non fondate le censure mosse contro le disposizioni che escludono l’acquisto coattivo per le opere d’arte di autore non vivente eseguite da più di settant’anni “sotto-soglia”.
La questione di legittimità costituzionale riguardava il combinato disposto delle norme del Codice dei beni culturali (artt. 65, comma 3, lett. a), 68 e 70 del d.lgs. n. 42/2004), che collegano sia l’acquisto coattivo, sia la certificazione di ingresso, alle sole opere soggette ad attestato di libera circolazione, ossia alle opere d’arte di autore non più vivente, eseguite da oltre settant’anni, sopra soglia.
Secondo la Consulta, la scelta legislativa di limitare tale potere ai beni sopra soglia realizza un bilanciamento non irragionevole tra tutela del patrimonio culturale, diritto di proprietà e libertà di iniziativa economica, nonché buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.).
La Corte ha, tuttavia, chiarito che il valore economico non incide sul potere dell’amministrazione di apporre il vincolo culturale o di attivare gli ordinari strumenti di tutela previsti dal Codice.
2. Certificazione di ingresso anche per opere sottosoglia e opere recenti
Diverso l’esito sul fronte della certificazione di ingresso di cui all’art. 72 del Codice dei beni culturali.
La Corte ha adottato una sentenza parzialmente additiva, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 72, comma 1, nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l’ingresso nel territorio nazionale anche per le opere “sotto-soglia”, ossia quelle di autore non più vivente, eseguite da oltre settant’anni e di valore inferiore, almeno prima della recente modifica normativa, a euro 13.500.
Secondo la sentenza, escludere tali opere dalla certificazione determina una disparità di trattamento irragionevole ai sensi dell’art. 3 Cost.) e comporta una compressione ingiustificata della libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà (artt. 41 e 42 Cost.).
La Consulta ha chiarito che la certificazione di ingresso consente la ri-esportazione agevolata del bene tramite una procedura semplificata, oltre a aiutare a distinguere l’opera temporaneamente introdotta da quella stabilmente presente in Italia; inoltre comporta, secondo la giurisprudenza richiamata, una deroga al principio di territorialità, evitando l’applicazione della disciplina italiana di tutela durante la permanenza temporanea del bene in Italia.
Proprio per questa funzione, negare il certificato di ingresso ai beni “sotto-soglia” è stato ritenuto irragionevole. La decisione ha inoltre un effetto più ampio: in via consequenziale, la Corte ha esteso la declaratoria anche alle opere di cui all’art. 65, comma 4, lett. a), ossia alle opere di autore vivente o eseguite da meno di settant’anni. Anche per queste categorie deve quindi essere possibile ottenere, a domanda, la certificazione di ingresso nel territorio nazionale.
3. Conclusioni: cosa cambia
Dopo la sentenza, chi introduce temporaneamente in Italia un’opera d’arte proveniente dall’estero può richiedere la certificazione di ingresso sia per opere dichiarabili di interesse culturale “sotto-soglia”, sia nel caso di opere recenti.
Ciò rafforza la certezza giuridica per operatori, collezionisti, gallerie, case d’asta e trasportatori, rendendo disponibile anche per tali beni lo strumento che documenta ufficialmente la provenienza estera e consente una più agevole fuoriuscita dal territorio nazionale.
La sentenza rimuove quindi un’evidente asimmetria del sistema: il valore economico può legittimamente operare come criterio di semplificazione per delimitare alcuni poteri amministrativi (come l’acquisto coattivo), ma non può giustificare l’esclusione dalla certificazione di ingresso di beni che circolano temporaneamente da e verso l’estero. La Consulta rende più coerente la disciplina della circolazione internazionale delle opere d’arte e più sicuro il traffico legittimo, soprattutto per le opere di minor valore e per quelle recenti.
Questo alert è stato predisposto dalla nostra counsel Angela Saltarelli.
